Vuoi affittare il tuo box?

Ci sono tantissime persone che mi chiedono come devono fare per affittare il loro box auto.

Vediamo, quindi, quali sono gli adempimenti legati alla stipula di un contratto di affitto garage sia sotto l’aspetto fiscale che condominiale.

Norme da applicare al contratto di locazione garage.

Ci sono principalmente due leggi che in Italia disciplinano la locazione in generale: la Legge 392 del 1978 e la Legge 431 del 1998.

Ne l’una, ne l’altra legge regolano i contratti di locazione dei garage, quindi ci si deve rifare al codice civile.

Dobbiamo applicare gli articoli a partire dal 1571 del codice civile, cioè quelli che regolano la locazione di tali beni e che definiscono questa tipologia di affitto come un contratto mediante il quale un individuo, dietro il pagamento di un corrispettivo, cede il godimento di un bene ad un altro individuo.

Non ci sono norme che interessano la vera e propria determinazione del canone in base a dei parametri regolamentari o normatici, come avviene invece per i contratti 3+2, quindi, tale canone, è rimesso ad una libera contrattazione delle due parti.

La durata dell’affitto per questi contratti

Per concordare la durata di una locazione di un box auto, bisogna rifarsi all’articolo 1573 del codice civile, la quale dichiara che “salvo differenti norme, l’affitto di un garage non si può stipulare per un tempo superiore ai trenta anni. Se si stipula per un periodo maggiore o in perpetuo, viene ridotto al suddetto termine”.

Per la recessione anticipata dobbiamo rifarci sempre codice civile ed è possibile soltanto dov’è specificamente disciplinata dalle due parti (come viene stabilito dagli articoli 1372 e 1373 del codice civile che riguardano gli effetti del contratto e il recesso).

Ovviamente, resta possibile per entrambe le parti la possibilità di richiedere la risoluzione anticipata del contratto in alcuni casi previsti dalla legge, come ad esempio per inadempimento.

Registrare il contratto è obbligatorio?

Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di locazione dei box auto, si applicano le norme comprese nel D.P.R. 131 del 1986 per le quali, salvo in caso di locazioni della durata minore di trenta giorni totali nell’arco di un anno, un contratto di locazione garage o box auto, deve essere registrato entro, e non oltre, trenta giorni dalla sua sottoscrizione come un qualsiasi altro contratto di locazione.

Quali sono i costi della registrazione?

Si deve pagare l’imposta di registro pari al 2% sull’ammontare complessivo del canone concordato, che comunque non sia inferiore a 67 euro l’anno. Questo inporto deve essere diviso equamente tra le parti.

Inoltre occorrono 4 marche da bollo da 16 euro ( 1 marca da bollo per ogni copia se il contratro non supera le 4 pagine e le 100 righe).

La plusvalenza immobiliare

Hai acquistato una casa ad un prezzo molto basso e ora vuoi rivenderla, guadagnando qualcosina?

È giusto che tu sappia che in quel guadagno andrai a pagare una tassa che si chiama plusvalenza immobiliare.

Per plusvalenza intendo la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un bene, in questo caso di un immobile.

Immaginiamo che hai acquistato l’abitazione in questione ad un prezzo di 125.000 euro e che sei riuscito a rivenderla, dopo due anni a 160.000 euro. Avrai una plusvalenza di 35.000 euro.

In alcuni casi, la plusvalenza immobiliare va tassata ed è per questo che ti insegnerò a calcolarla e soprattutto ad individuare casi e comportamenti che possono o ridurre l’imposta sulla plusvalenza immobiliare stessa oppure eliminarla del tutto

Tasse vendita casa: la tassazione della plusvalenza sulle operazioni speculative

La tassazione delle plusvalenza deve essere dovuta quando la casa verrà rivenduta entro 5 anni dall’acquisto oneroso.

Sottolineiamo oneroso in quanto tale norma non va assolutamente applicata nel caso in cui l’immobile sia stato ricevuto per successione.

Questo vuol dire che un immobile che ti viene lasciato dal nonno o da uno zio non è sottoposto a tassazione della plusvalenza.

I 5 anni sono dunque una soglia fondamentale entro la quale la compravendita dell’immobile viene considerata come atto speculativo e dunque fonte di reddito da tassare.

I casi in cui non deve essere applicata l’imposta sulla plusvalenza immobiliare

Ci sono in realtà, oltre a quello dell’acquisto per successione, diversi casi nei quali la tassazione della plusvalenza compravendita immobiliare non deve essere applicata anche nel caso in cui non siano passati 5 anni dalla data di acquisto.

Non si deve pagare la tassa sulla plusvalenza nel caso in cui:

  • l’immobile sia stato acquistato per donazione;
  • tu e/o i tuoi familiari abbiano abitato nell’immobile in questione per un periodo maggiore della metà del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita;

Sul secondo punto è forse necessario intervenire al fine di chiarire un punto che può fare la differenza tra il pagare un’imposta molto sostanziosa e invece non pagare nulla.

Innanzitutto bisogna partire calcolando il numero di mesi o di giorni tra l’acquisto dell’immobile e la sua vendita.

A fare fede in questo caso saranno le date di rogito per l’acquisto e per la vendita. Successivamente si dovranno contare i giorni per i quali si è mantenuta la residenza nell’abitazione in questione, e qui a fare fede è la residenza anagrafica.

Nel caso in cui i giorni di residenza tuoi e/o dei tuoi familiari siano superiori al tempo tra acquisto e vendita diviso due, non dovrai pagare alcuna imposta.

Quanto si paga di imposta sulla plusvalenza immobiliare?

Hai due opzioni per pagare l’imposta sulla plusvalenza immobiliare:

  • puoi calcolare la plusvalenza e inserirla sotto la voce “altri redditi” della dichiarazione dei redditi, per poi pagare la relativa aliquota IRPEF di riferimento;
  • puoi chiedere in sede di rogito di applicare un’imposta sostitutiva del 20%, che va pagata contestualmente al rogito e che il notaio si preoccuperà di pagare una volta che l’atto sarà registrato per via telematica;

Per quanto riguarda la seconda opzione non è assolutamente possibile scegliere questo tipo di tassazione successivamente alla chiusura del rogito e che devono farne richiesta tutti gli eventuali venditori, la cui volontà deve dunque concorrere nel caso in cui si tratti di un bene immobile cointestato.

Ti ricordo anche che, nel caso di pagamento dilazionato, l’imposta sulla plusvalenza è dovuta immediatamente nel caso in cui si dovesse scegliere la seconda opzione.

Plusvalenza cessione immobile: le migliorie

Le migliorie che hai fatto sull’immobile, le cui relative spese siano state regolarmente registrate, possono essere sottratte dal calcolo della plusvalenza.

Immagina di avere ottenuto una plusvalenza immobiliare di 35.000 euro, e di avere spese documentate per il miglioramento dell’immobile di 22.000 euro.

L’imposta dovrà essere versata soltanto per la differenza tra la plusvalenza e le migliorie documentate, ovvero 13.000 euro.

Allo scopo del calcolo della base imponibile sulla plusvalenza devi sapere che le opere in questione devono essere effettivamente delle migliorie, e che non possono essere fatte rientrare le operazioni ordinarie di manutenzione all’interno di questa categoria!

Le norme di legge di riferimento: L’art. 67 TUIR

Per chi volesse approfondire la materia non mi resta che segnalare la norma di legge che opera in relazione alle plusvalenze sulle cessioni immobiliari.

Ad essere operativo in questi casi è l’articolo 67 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), che al comma b) fa appunto riferimento alle plusvalenze che vengono realizzate attraverso la cessione, a titolo oneroso, di immobili che vengano ceduti entro 5 anni dalla loro costruzione o dal loro precedente acquisto.

Diritto di superficie

Il diritto di superficie è disciplinato dall’articolo 952 del codice civile che stabilisce il diritto del proprietario di cedere ad altri il diritto di costruire su tale suolo ed è il diritto di alienare edifici presenti su esso, pur mantenendo la proprietà del terreno.

Una volta stipulato il contratto, che può prevedere in modo espresso un termine finale, il titolare del diritto di proprietà del suolo non potrà recedere unilateralmente e sarà impossibile per i terzi contrastare il diritto del superficiario. Se è previsto un termine finale del contratto, giunta la data prevista, la proprietà dell’immobile costruito sul suolo passa a colui che è proprietario del suolo.

Quello che mi lascia basita è il fatto che molte persone non sappiano neanche di aver acquistato una casa su questo diritto. Mi ritrovo quindi a dover dire alla gente che al momento la vendita del loro immobile non è possibile se non nei due casi che andrò a spiegare sotto, lascio immaginare le reazioni:

Perchè il notaio/ l’ agenzia non mi ha detto nulla?

Sottolineo che chi acquista il diritto di superficie può legittimamente alienare a terzi il diritto di proprietà sull’edificio costruito, ovviamente disgiunto dal diritto di proprietà del suolo.

La durata di tale diritto, se non specificata, è indeterminata. Nel comune di Milano il diritto di superficie è quasi sempre per 99 anni. Le società costruttrici hanno

quindi edificato stipulando una convenzione con il comune con accordo di concessione del terreno per appunto 99 anni.
Acquistare il diritto di superficie, può essere vantaggioso perchè si acquistano immobili ad un prezzo di mercato ridotto ma per rivendere l’immobile bisogna scegliere principalmente tra due opzioni:

1. Vendere solo il diritto di superficie residuo e quindi il proprietario dell’immobile dovrà richiedere al proprietario del suolo qual è il prezzo massimo di cessione, ovvero il prezzo al quale può vendere l’immobile senza riscattare il diritto di superficie (il prezzo è tabellare, varia da zona a zona all’interno dello stesso Comune ma solitamente è di molto inferiore al valore di mercato)

2. Riscattare il diritto di superficie pagando al proprietario del suolo il ” pezzo di terreno” relativo al suo immobile. In questo modo diventa pieno proprietario ( diritto di proprietà del suolo + diritto di superficie del bene). A Milano è l’opzione maggiormente utilizzata per la vendita degli immobili dell’ ALER Azienda Lombarda Edilizia Residenziale).

Vuoi mettere in affitto il tuo appartamento? Ecco alcune indicazioni per non rischiare nulla.

Hai una casa di proprietà che non usi e ogni mese hai delle spese fisse, benché sia vuota?

Che spese intendo? Corrente elettrica, condominio, IMU, spazzatura e altre spese ancor più fastidiose perché dovute al NON USO ( la caldaia che non funziona più, ad esempio).

O ancora può capitare che hai deciso di metterla in vendita ma nei 60/90 giorni che passano dalla pubblicità al rogito vero e proprio la casa è libera e si potrebbe affittare per brevi periodi?

Non ci hai mai pensato, vero? Oppure ci hai pensato ma.. troppa burocrazia.
Oggi ti voglio proprio aiutare e ti do una serie di consigli UTILISSIMI per affittare il tuo immobile per un lungo o per un breve periodo in maniera totalmente sicura.

Vediamo, innanzitutto, per legge cosa significa affittare un immobile.
In diritto la locazione si definisce come quel contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a fare godere all’altra (locatario o conduttore) un bene immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone di locazione).
La locazione immobiliare si configura quindi come un contratto, vale a dire come un accordo consensuale tra le parti ed è disciplinata dall’articolo 1571 del Codice Civile.

Generalmente, la preoccupazione principale per coloro che vogliono dare in affitto un appartamento o locale di altro tipo è quella di non trovare qualcuno di fiducia, con delle buone referenze a cui dare l’immobile senza il timore di non ricevere il canone mensile stabilito o di non riavere l’appartamento in buono stato.
Ed ecco che arriva il PRIMO CONSIGLIO:
Fai un controllo sulla persona verificando tutti i dati anagrafici e reddituali ( contratto di lavoro e ultime tre buste paghe, chiedi l’ultimo modello unico e alcune referenze lavorative o quella del vecchio proprietario di casa) e se si tratta di una società verifica la solidità della stessa.

Il SECONDO CONSIGLIO è quello di fare una corretta valutazione dell’immobile perché se il prezzo che concorderete è corretto l’inquilino rimarrà nell’appartamento tutto il tempo che tu vorrai.

Il TERZO CONSIGLIO è quello di fare sempre un inventario iniziale con descrizione e fotografie relativamente al mobilio e al corredo esistente. Lo devi fare al momento della consegna dell’appartamento. Quando l’inquilino lascerà lo stesso si potrà fare un controllo rispetto a quanto era stata consegnato.
Vedi, alla fine sono cose semplici. Continuiamo con i consigli:
CONSIGLIO N° 4: è necessario scegliere il giusto contratto. Per giusto contratto intendo quello che ti fa pagare le tasse in maniera adeguata e che ti tuteli al massimo nei confronti dell’inquilino e di terzi. Devi specificare che non sarai responsabile di eventuali danni che l’inquilino arrecherà e devi specificare quando potrai visionare la casa come visita periodica ( giusto per capire che la casa sia in ordine e pulita).

Uno dei consigli principali è proprio il CONSIGLIO N°5 relativamente al pagamento: Personalmente inserisco nel contratto le date in cui devono essere fatti i bonifici e le modalità di pagamento. Mettere l’IBAN direttamente nel contratto evita che possa essere perso con … relativo bonifico in ritardo.

Se proprio vi devo dare il consiglio TOP vi dico che rivolgervi ad un’agenzia immobiliare è quanto vi tutela maggiormente.
L’attività dell’agenzia immobiliare è appunto quella di garantire una consulenza precisa in tutte le fasi della locazione:

• la corretta valutazione dell’immobile,
• la scelta del contratto adeguato,
• l’amministrazione delle pratiche contrattuali e post-contrattuali.

All’agenzia spetta un corrispettivo per l’attività svolta se l’affare è concluso, la legge stabilisce infatti che ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (art. 3 del decreto legislativo del 15 febbraio 1999, n. 65) solo CON IL RISULTATO OTTENUTO.

Recandovi in agenzia dovrete solo esprimere le vostre richieste ed esigenze contrattuali ossia:
• a quante persone desiderate affittare l’appartamento o locale;
• che tipo di canone mensile vorreste realizzare;
• che durata dare al vostro contratto;

Una volta ascoltate le vostre richieste, l’agente visionerà l’immobile per poter stabilire insieme a voi e in base al valore di mercato il canone mensile da richiedere.
Successivamente, l’agenzia darà visibilità all’ annuncio di affitto dell’appartamento attraverso i canali di comunicazione e pubblicitari di cui l’agenzia dispone (annunci esposti in agenzia, sul sito web, attraverso le newsletter, ecc. ecc.)
In seguito, si occuperà di far visionare l’immobile solo agli inquilini più interessati e fatto non trascurabile, a quelli più referenziati e di fiducia. Le agenzie, infatti, utilizzano un proprio database dove dispongono dei dati solo di potenziali inquilini accreditati. Una volta trovato l’inquilino giusto il mediatore immobiliare redigerà insieme al voi il contratto di locazione e vi assisterà in tutte le fasi post- contrattuali fino alla scadenza del vostro contratto di locazione.

E se l’inquilino dovesse andare via prima di un anno perché l’azienda per la quale lavora l’ha mandato in una sede estera o perché la famiglia si allarga o per tutte le altre cause che possono capitare? Io, per serietà nei vostri confronti visto che avete pagato all’agenzia immobiliare una percentuale sul canone annuale, riaffitto l’appartamento con la stessa precisione ma NON CHIEDO IL PAGAMENTO PROVVIGIONALE.

Voglio donare un immobile a mio figlio: che costi devo sostenere?

In tempi di precariato l’aiuto dei genitori è sempre più importante per consentire l’acquisto della casa. Tra le soluzioni più frequenti c’è la donazione dell’immobile che, se effettuata tra genitori e figli, consente di avere delle importanti agevolazioni sulle tasse da pagare.
In ogni caso non bisogna cadere nell’equivoco di pensare che donare una casa a un figlio sia completamente gratis.

Alle donazioni di immobili si applicano le seguenti imposte:
• imposta di donazione
• imposta ipotecaria
• imposta catastale
• imposta di registro
Gli importi dovuti, tuttavia, dipendono dal grado di parentela che intercorre tra donante e beneficiario e dalle eventuali agevolazioni per la prima casa.
A tali costi deve essere sommata la parcella del notaio che si occuperà della redazione e registrazione dell’atto di donazione e il costo dell’agenzia immobiliare che effettuerà tutte le verifiche necessarie per attestarne la conformità a quanto previsto dalla legge.

COSTO DONAZIONE IMMOBILE A FIGLIO: LA BASE IMPONIBILE

Per comprendere come funziona il pagamento delle imposte è necessario prima di tutto capire su quale valore applicarle. La base imponibile è costituita dal valore catastale dell’immobile. Questo va calcolato rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per un coefficiente che varia a seconda della categoria dell’immobile:
• 110 per la prima casa
• 120 per gli immobili classificati nei gruppi catastali A e C, esclusi A/10 e C/1 ed esclusa la prima casa;
• 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
• 60 per gli immobili di categoria A/10 e D
• 40,8 per le categorie C/1 ed E

DONAZIONE CASA AI FIGLI: LA TASSA SULLE DONAZIONI

In caso di donazione immobile è necessario tenere presente innanzitutto la tassa sulle donazioni che, per le donazioni a coniugi o parenti in linea retta, è pari al 4%. Questa tassa si applica, però, soltanto al valore catastale che eccede la franchigia di 1.000.000 di euro. Ciò vuol dire che alle donazioni tra genitori e figli di immobili che hanno valore catastale inferiore a 1.000.000 di euro non si applica la tassa sulle donazioni.
Per le donazioni superiori a tale valore si applica l’aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Ad esempio per la donazione al figlio di un immobile del valore catastale di 1.500.000 euro la tassa di donazione sarà pari a:
500.000 x 4% = 20.000 euro

COSTO DONAZIONE IMMOBILE A FIGLIO: LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Chi decide di donare casa al figlio dovrà inoltre tenere presenti altre due imposte:
• imposta ipotecaria: pari al 2% del valore catastale dell’immobile
• imposta catastale: pari all’1% del valore catastale dell’immobile
Se si tratta di donazione prima casa tali imposte saranno dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Per prima casa si intende l’abitazione principale del soggetto beneficiario, ossia quella in cui lui o il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

In sintesi per accedere alle agevolazioni prima casa è necessario presentare i seguenti requisiti:
• Non possedere altri immobili nel Comune in cui si trova la casa ricevuta in donazione o altri immobili acquistati con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale
• Ricevere in donazione una casa non di lusso, ossia non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
• Stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si trova la casa ricevuta in donazione, a meno che questa si trovi nel Comune in cui il beneficiario lavora o studia, o a meno che si tratti dell’unica casa di un soggetto emigrato all’estero.

COME SI PERFEZIONA LA DONAZIONE?

Le donazioni di immobili devono essere effettuate mediante atto pubblico davanti al notaio, con la presenza di due testimoni. Entro 30 giorni il notaio provvede alla registrazione dell’atto per via telematica con il relativo pagamento delle imposte sopracitate.

Le donazioni di immobili devono essere effettuate mediante atto pubblico davanti al notaio, con la presenza di due testimoni. Entro 30 giorni il notaio provvede alla registrazione dell’atto per via telematica con il relativo pagamento delle imposte sopracitate.

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Incarico di vendita ad una sola agenzia o avere più agenzie?

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E’ una domanda che mi sono posta anche io quando ho deciso di vendere la mia casa e penso di conoscere i dubbi e le perplessità che si possano avere in un caso e nell’altro.

Avendo vissuto anche in altri Paesi vi posso garantire che il timore della scelta è un fenomeno italiano. Fuori dallo stivale si è sempre pensato come vi dirò a breve.

Torniamo a noi. La signora Maria deve vendere. Viene in agenzia e mi dice che ha deciso di provare a vendere la sua casa con 10… 100… 1000 agenzie, dopotutto, sarà meglio averne 1000 rispetto ad una sola.

In realtà non è cosi.

Poi mi dice di avere paura di dare un incarico di vendita con esclusiva perché la vincolerebbe e non starebbe tranquilla. 

Nel corso dell’articolo vi darò dei suggerimenti su come tutelarvi.

Torniamo a 10, 100, 1000 agenzie…

Intanto vorrei dirvi che questo, con tutta franchezza, è il primo più grande errore che si possa fare dal momento che si decide di vendere casa.

Nella vita e nel lavoro conta molto la fiducia e dal momento che si entra in un’agenzia immobiliare si affida una delle cose più importanti della nostra vita a qualcuno: se non ci si fida meglio non entrare.

Per questo dovrete scegliere bene l’agenzia che rappresenterà il vostro immobile: cercate di capire se è composta di gente seria, rispettosa e soprattutto di agenti immobiliari abilitati a svolgere questo lavoro (quindi con patentino). Che senso ha entrare in un’agenzia e dire “però io l’esclusiva non la do eh!”… tanto vale vendersi casa da soli. Sarebbe come entrare dal dottore e dire “però io le medicine non le prendo eh!”…e allora perché andare dal dottore?!?

Scherzi a parte…

Voglio farvi capire che quando un’agente immobiliare non ha la fiducia del proprietario, il suo immobile senza esclusiva verrà messo in un “cassetto” e tenuto lì per ultimo, da mostrare sempre dopo aver fatto vedere prima tutti gli altri immobili in esclusiva, ovvero quelli di persone che gli hanno dato fiducia.

Oggi il mercato e gli agenti immobiliari sono saturi di immobili in vendita, mentre l’acquirente è più difficile da trovare. Quando reperiamo l’acquirente ,quindi, va da sè che lo teniamo per un’immobile su cui solo noi stiamo lavorando e non lo portiamo dove ci sono altre 10 agenzie che lo pubblicizzano…agenzie che potrebbero anche portarci via quel cliente.

torniamo a quel perché…

Quindi abbiamo detto che il vostro immobile verrà sempre presentato come ultima spiaggia e come riserva, mentre tutti gli altri dati con incarico di vendita con esclusiva verranno prima.

In più c’è il fattore pubblicità:

per quale motivo l’agenzia dovrebbe spendere gli stessi soldi di pubblicità su un immobile che hanno altre 10 agenzie?  Ve lo dico io:non li spende.

Quando effettuate una ricerca in un portale immobiliare e vi trovate di fronte 10 annunci dello stesso appartamento, pubblicizzato da 10 agenzie differenti, non vi fa una brutta impressione? Per quale motivo un’appartamento dovrebbe avere 10 agenzie che lo vendono? E’ per caso un immobile con qualche problema? Perché servono 10 agenzie? I pensieri che si fanno al riguardo sono purtroppo tutti negativi per un acquirente.

Quindi cosa dovrebbe fare la signora Maria? Scegliere un’agenzia che gestisca 10, 100 o 1000 agenzie e che metta l’annuncio online dando la possibilità a tutte le altre agenzie di pubblicizzare l’immobile con metodi differenti (vetrina, giornalino di zona, sito internet, etc…).

Cosa dovrebbe firmare la signora Maria?

Di seguito alcuni suggerimenti su come far impostare un incarico di vendita con esclusiva:

  1. Durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 6 mesi. Questo lasso di tempo basta per vedere effettivamente l’andamento dell’immobile sul mercato. Se a fine mandato non è stato venduto, ma vi accorgete che si è lavorato in  maniera seria e professionale ,fate sempre in tempo a rinnovarlo.
  2. Clausola del tacito rinnovo dell’incarico. Quasi sempre presente, si può chiedere che venga tolta ma l’importante è intanto sapere che c’è, altrimenti il contratto si rinnoverà per un ugual periodo per una sola volta alle stesse condizioni.
  3. Penali. Cambiano di contratto in contratto, ma spesso ammontano all’ 80% della provvigione. Come evitarle? Semplice:essendo corretti. Non violate mai l’obbligo dell’esclusività dell’agenzia. In parole povere:
  • Non affidate casa ad altri se un’agenzia ne possiede già l’esclusiva.
  • Non vendete casa per conto vostro durante il mandato se avete l’esclusiva con un’agenzia.
  • Infine cercate di non tornare sui vostri passi se non volete più vendere casa durante l’incarico di vendita con esclusiva.

Tra l’altro, questi sarebbero tutti atteggiamenti scorretti quindi perchè una persona dovrebbe metterli in atto?!?

Mi raccomando quindi, dal momento che decidete di vendere casa, fatelo solo ed esclusivamente con un’agenzia che vi scriva nel contratto che si impegna a collaborare con più agenzie.

Vedrete che alla fine i risultati vi daranno ragione e voi darete ragione a me. E se questo ancora non bastasse a convincervi contattatemi e vi invieró il mio incarico  di vendita depositato in Camera di Commercio di Milano con le clausole sopradescritte.

La responsabilità professionale dell’agente immobiliare

Ricordiamo che quella di agente immobiliare è una particolare categoria di agenti di affari in mediazione che – oltre che nel codice civile – trova una propria disciplina nella legge n. 39 del 1989 e nelle successive norme integrative della stessa.

Bisogna tenere conto che la responsabilità dell’agente immobiliare non è solamente quella inerente alle conseguenze derivanti dalla conclusione di un affare, ma anche quella riconducibile alla mancata conclusione di un accordo in virtù del proprio operato.

Di ambedue questi casi, nella sostanza, si occupa il primo comma dell’art. 1759 del codice civile, a mente del quale il mediatore (e quindi nello specifico anche l’agente immobiliare) è tenuto a comunicare alle parti «le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso». Ovviamente, la norma può trovare applicazione sia nelle ipotesi in cui l’affare si è concluso , che nella circostanza opposta, ovvero quando l’affare non si è concretizzato.

Ciò che l’agente immobiliare deve comunicare sono tutte le circostanze in grado d’influire sulla valutazione e sulla sicurezza dell’affare.

Cosa s’intende per valutazione e sicurezza dell’affare?

Se si sta vendendo un terreno che sarà oggetto di parziale futura espropriazione in ragione della realizzazione in zona di un’opera pubblica, è ovvio che tale circostanza debba essere comunicata. Se in un’abitazione la veranda presente non è stata oggetto di condono, è evidente che il potenziale acquirente debba essere messo a conoscenza del fatto; idem per ciò che concerne la esistenza – o meno – del certificato di agibilità.

Condizione essenziale per il rimprovero – inteso nel senso giuridico del termine – dell’agente immobiliare è che le circostanze non comunicate siano a lui note.

La notorietà delle circostanze è quindi dirimente ai fini della possibile valutazione della responsabilità dell’agente immobiliare.

Quando un elemento inerente all’affare può dirsi noto all’agente immobiliare? Evidentemente quando si può dare prova che lo stesso ne avesse conoscenza. Fino a che punto ci si può spingere nel rimproverargli che ne avrebbe comunque potuto avere conoscenza? Detta diversamente: quale è la misura della diligenza da richiedere all’agente immobiliare e quindi che si andrà a valutare nel caso di controversia?

La giurisprudenza ci informa che è stata affermata la responsabilità del mediatore in ragione dell’omessa «informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi» (Cass. 16 luglio 2010 n. 16623). Tale circostanza, si legge nella sentenza appena citata , legittima il promissario acquirente a non versare la provvigione che sarebbe spettata al mediatore. Il principio va ovviamente applicato guardando il caso specifico: difficile poter ipotizzare una esclusiva responsabilità del mediatore laddove la difformità urbanistica sia tale da potere essere conosciuta anche da un compratore non esperto.

In ogni caso ciò non esime il mediatore dal reperimento di tutte le informazioni utili nell’ottica dell’affare.

È stato poi anche affermata la responsabilità del mediatore che non ha comunicato alle parti l’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli per l’affare (Cass. 14 luglio 2009 n. 16382), sebbene tale conclusione sia tutt’altro che unanime (Cass. 7 luglio 2009 n. 15926).

La cedolare secca nella Legge di Bilancio 2018

Nella legge di Stabilità 2018 ,vi è la proroga anche per il biennio 2018-2019 della cedolare secca al 10% per gli affitti a canone concordato.

Alle locazioni di mercato si applica invece l’aliquota standard del 21%.

La cedolare ridotta si applica, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “ai contratti di locazione che, oltre ad essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (articolo 9, comma 1, Dl 47/2014)”.

Il contratto di locazione a canone concordato :

  1. è caratterizzato da un canone calmierato, a differenza del canone libero ,che dipende dai prezzi di mercato
  2. può essere utilizzato per i contratti ad uso abitativo, ad uso transitorio e per gli studenti universitari
  3. riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative/enti senza scopi di lucro
  4. prevede che il canone non possa superare un tetto massimo stabilito da accordi territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini
  5. può avere durata pari a :
  • 3 anni + 2 di rinnovo (o 3) per le abitazioni
  • 6 mesi e fino a 3 anni per gli studenti universitari
  • 1 mese e fino a 18 mesi per i contratti transitori

Rent to buy: le cose che devi sapere

1. Cos’è il contratto di rent to buy?

È un tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati oppure non acquistarlo più perdendo l’intero importo versato.

Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.

2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”? Entro quale termine potrà decidere di acquistarla?

No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo.

Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.

3. Quali sono i vantaggi e i rischi per il venditore?

Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.

Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione). L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

4. Il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?

La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa.

5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?

E’ opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari.

6. Il conduttore è tutelato?

Si. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni.

Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

7. Cosa può essere oggetto del rent to buy? Anche gli immobili in costruzione?

Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni.

Può avere ad oggetto un immobile in costruzione. Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.

8. Per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?

No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.

9. Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?

Si, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari.

E’ anche possibile prevedere la cessione del contratto.

10. Quali imposte si pagano? Il rent to buy è conveniente?

Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente).

Per capire nello specifico la convenienza o meno, chiamami e studieremo assieme tutti i punti a tuo favore e sfavore.

Legge di Bilancio 2018, detrazioni casa

E’ stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2018. Di seguito vediamo quali sono tutte le detrazioni per la casa:

  • Bonus ristrutturazioni – Prorogato fino al 31 dicembre del nuovo anno il bonus fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.
  • Bonus mobili – Collegato ai lavori di ristrutturazione, viene prorogato il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per avvalersi del bonus, i lavori devono iniziare dopo il 1º gennaio 2018.
  • Bonus verde – Bonus del 36% per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private degli edifici esistenti,  unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, fino a un massimo di spesa di 5mila euro per unità immobiliare.
  • Ecobonus– Prorogata la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici:
  1. al 50% il bonus per l’acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A.
  2. al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione  di efficienza pari alla classe A e contestuale all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.
  3. Introdotta anche la detrazione del 65% per l’acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.
  • Sismabonus– Prorogato il bonus per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi, che, quest’anno, viene esteso anche alle case popolari (riduzione del 50% che puo’ arrivare fino all’85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che non solo riducono il rischio sismico, ma anche riqualificano energeticamente).
  • Cessione credito bonus energia – Estesa l’opportunità di cedere il credito per gli interventi di riqualificazione energetica anche per singole unità immobiliari.
  • Fondo nazionale per l’efficienza energetica – Nasce una sezione per il rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50milioni di euro.
  • Detrazione polizze calamità – Detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati sulle singole abitazioni.
  • Fondo demolizione opere abusive – Viene istituito un fondo di 10 milioni (5 per il 2018 e 5 per il 2019) per la demolizione degli edifici abusivi. Viene inoltre istituita una banca dati centralizzata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’abusivismo edilizio.
  • Riqualificazione dimore storiche – Riattivati contributi per interventi conservativi sulle dimore storiche private (10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020).
  • Cedolare secca canone concordato – Prorogata anche per il prossimo biennio la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.
  • Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede – Potrà essere richiesta anche nel caso in cui l’immobile sia situato nella stessa provincia di residenza. Nel caso in cui lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.